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Cani in condominio

Cani e gatti in condominio

La possibilità di tenere animali in appartamento è sempre stato un argomento controverso, oggetto di infinite liti condominiali tra favorevoli e contrari e tra affittuari e proprietari. Finalmente la questione è stata risolta positivamente a livello legislativo con una modifica dell’Art. 16 del Codice Civile aggiungendo un comma all'articolo 1138 (Regolamento di condominio) del Codice Civile, che risulta così modificato: «Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali domestici». Si sostituisce in tal modo con la dizione “animali domestici” la precedente dizione “animali da compagnia” generica e che si prestava a molteplici interpretazioni. Si impedisce pertanto la possibilità di detenere in appartamento animali esotici (es. serpenti o felini selvatici) che talvolta si sono resi protagonisti di eclatanti fatti di cronaca. Si ribadisce in conclusione il principio fondamentale che la libertà individuale si deve fermare solo quando i nostri atteggiamenti e le nostre scelte minacciano o danneggiano la libertà altrui. E’ necessario tuttavia precisare che, come fanno presente i colleghi veterinari che si occupano di animali esotici, la stessa differenziazione tra animali “da compagnia” e animali “esotici” si presta a numerosi equivoci ed interpretazioni non basate su criteri scientifici: basti pensare che domestico (inteso come abituato all’uomo) è sicuramente un cane o un gatto, ma anche paradossalmente una capra o un asino, animali che certamente non è opportuno ospitare in appartamento, mentre un furetto addomesticato ma considerato selvatico, è molto diverso dal suo simile, la puzzola. Si prevedono numerose puntualizzazioni sull’argomento, in modo che il legislatore possa riformulare le norme di legge con l'ausilio tecnico di medici veterinari esperti in medicina e comportamento degli animali "esotici" d'affezione

Studio Medico Veterinario Bellucci
Data: 03-02-2015
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