Ordinanza cani aggressivi
Ordinanza cani aggressivi, proroga e modifiche
Come è noto la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani e la conseguente prevenzione dei danni causati dai cani appartenenti ad alcune razze considerate pericolose è stata oggetto di regolamentazione di legge, a partire dalla ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009. Dal 13 maggio 2001 è entrata in vigore una ordinanza 22 marzo 2011 che ha lo scopo di integrare e rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani"- Le novità riguardano essenzialmente le modalità organizzative dei percorsi formativi per i detentori/proprietari e i divietidi mutilazione, aggiornati alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia. Si introduce la figura del “responsabile scientifico”, individuato dal Comune e di concerto con i Servizi Veterinari e scelto " tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna".Per organizzare i percorsi formativi intesi al conseguimento del “patentino” i comuni hanno la facoltà (e non l’obbligo) di chiedere la collaborazione degli Ordini dei Medici Veterinari, delle Facoltà di Veterinaria e le associazioni di protezione degli animali. I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma "su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio". Per quanto riguarda i divieti, l'Ordinanza 22 marzo 2011 li aggiorna alla Legge 201/2010 di ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo: spariscono le eccezioni alla caudotomia per motivi di standard FCI e tutte le mutilazioni sono disciplinate come da articolo 10 della Convenzione. Anche le esposizioni, oltre la vendita e la commercializzazione, sono inserite fra le situazioni di divieto per gli animali sottoposti ad interventi chirurgici vietati.